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Statuto CARD Friuli Venezia Giulia, Società Scientifica dei Servizi Territoriali
Nota introduttiva: il presente Statuto recepisce lo statuto Nazionale ed è approvato dall’assemblea regionale tenutosi a Palmanova il giorno 18 dicembre 2019.
Art. 1 – Scopi, autonomia, indipendenza e sede dell’Associazione regionale
2. L’Associazione scientifica è una libera società scientifica, autonoma, indipendente ed apartitica e senza fini di lucro.
3. L’Associazione ha rilevanza di carattere regionale e riunisce tutti i professionisti di area medica, sanitaria e sociosanitaria interessati a collaborare per il progresso e la valorizzazione delle organizzazioni operanti nel settore dei servizi territoriali della Regione Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento ai Distretti, che concorrono ai sistemi integrati di salute, benessere e protezione dei cittadini e delle comunità locali della Friuli Venezia Giulia. L’Associazione regionale riunisce altresì professionisti di altre discipline, che inscindibilmente partecipano all’integrazione tra servizi ed operatori.
4. L’Associazione regionale ha sede legale in B.go Aquileia n. 2 a Palmanova, salvo altre decisioni deliberate dal Consiglio,
5. La durata dell’Associazione regionale è illimitata.
6. L’Associazione regionale aderisce, per vincolo statutario, alla Confederazione delle Associazioni Regionali di Distretto – CARD nazionale.
7. La missione dell’Associazione regionale è precipuamente scientifica e si concretizza prioritariamente nella promozione e nel sostegno della cultura del cambiamento dell’area sanitaria e sociosanitaria, con particolare riguardo allo sviluppo ed al progresso del Territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, luogo privilegiato per la realizzazione di una sanità di iniziativa, di impostazione multi-professionale, orientata all’approccio multidimensionale e globale dei problemi di salute. Tale missione si fonda sul principio costituzionale della tutela della salute quale patrimonio della collettività che esige un Sistema Sanitario Nazionale Pubblico efficiente ed efficace anche al livello dei servizi territoriali regionali. Essa viene perseguita dall’Associazione regionale valorizzando, in via principale, le esperienze e le iniziative di ricerca scientifica e sperimentazione condotte a livello regionale. L’Associazione regionale promuove quindi lo studio e la ricerca scientifica nell’ambito della Regione Friuli Venezia Giulia e, in coordinamento con CARD nazionale, a livello nazionale ed internazionale, nonché eventi formativi, attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente con attuazione di programmi ed iniziative annuali in ambito regionale, di cui garantisce la solidità delle basi scientifiche, la qualità e l’efficacia. L’Associazione regionale, nel perseguimento di tali scopi scientifici, fa propria la visione di un’organizzazione sanitaria e sociosanitaria basata prevalentemente sulle cure e sull’assistenza nel contesto di vita delle persone.
8. L’Associazione regionale, riconoscendo nel progresso e nel potenziamento delle attività del Territorio, ed in particolare dei Distretti, l’elemento indispensabile per un corretto riposizionamento del Servizio Sanitario Nazionale e dei Servizi Sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia rispetto ai nuovi bisogni della popolazione e considerando la ricerca scientifica in tale ambito un fondamentale strumento per conseguire tale obiettivo, si prefigge, innanzitutto mediante la ricerca scientifica nel settore di attività dell’Associazione regionale, i seguenti scopi:
• contribuire allo sviluppo di sistemi sanitari intersettoriali, tendenzialmente innovativi, centrati sulla persona, sulla famiglia e sulla comunità;
• favorire gli incontri di valore scientifico e lo scambio di conoscenze tra i propri associati ed altri protagonisti primari dei servizi sanitari e sociosanitari, e, più in generale, dei servizi di cura della persona e delle comunità;
• promuovere la cultura del cambiamento nei servizi territoriali, favorendo l’inter-dipendenza di tutte le politiche per la tutela della salute e l’integrazione con altri protagonisti dei diversi setting di cura, in primis ospedalieri;
• applicare modelli gestionali capaci di realizzare l’integrazione, il governo della domanda e dell’offerta sanitaria per gestire al meglio i pazienti cronici e fragili;
• elevare l’appropriatezza organizzativa e operativa;
• privilegiare la tutela delle fasce deboli della popolazione;
• collaborare con il Ministero della Salute, la Regione Friuli Venezia Giulia, le Aziende Sanitarie e tutti i soggetti giuridici del settore sanitario regionale, nonché con organismi e istituzioni di ricerca scientifica pubblici e privati, regionali, nazionali ed internazionali, per indirizzare e supportare le politiche sociosanitarie territoriali;
• attivare iniziative di collaborazione scientifica ed operativa con le Istituzioni Sanitarie nazionali e regionali – tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Ministero della Salute, la Regione Friuli Venezia Giulia, le Aziende Sanitarie della Regione Friuli Venezia Giulia, gli Organismi e Istituzioni sanitarie pubbliche della Regione Friuli Venezia Giulia, l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), la F.I.S.M (Federazione Italiana delle Società Medico-Scientifiche), con le Associazioni dei Medici di Medicina Generale della Regione Friuli Venezia Giulia, dei Pediatri di Libera Scelta della Regione Friuli Venezia Giulia, degli Specialisti Ambulatoriali della Regione Friuli Venezia Giulia, con le Società Scientifiche della Regione Friuli Venezia Giulia, con le Associazioni di Cittadini della Regione Friuli Venezia Giulia e con gli altri Organismi e Organizzazioni Pubbliche e Private della Regione Friuli Venezia Giulia interessate al cambiamento positivo, concorrendo anche alla elaborazione, diffusione e adozione di linee guida, di percorsi diagnostici-terapeutici ed alla promozione dell’innovazione e del miglioramento della qualità dell’assistenza;
• realizzare, primariamente attraverso l’interscambio e la cooperazione culturale anche nell’ambito della ricerca e della produzione scientifica, eventi di aggiornamento e formazione;
• promuovere le attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente a favore dei soci della Regione Friuli Venezia Giulia, anche con programmi di educazione continua, al fine di elevarne la professionalità e le competenze manageriali, scientifiche e tecniche;
• promuovere e partecipare, attraverso l’attività dei soci e mediante la collaborazione con altre società e organismi scientifici, a studi e ricerche scientifiche nell’ambito delle attività dei Servizi territoriali della Regione Friuli Venezia Giulia;
• supportare, con ogni strumento patrimoniale e scientifico, nessuno escluso, CARD Nazionale nel perseguimento dei suoi fini statutari;
• promuovere il potenziamento dei Distretti quale contesto organizzativo in cui si costruiscono reti di cure primarie, con accento specifico sulle cure ambulatoriali, intermedie, domiciliari e residenziali, e sulla realizzazione di saldi legami di integrazione intersettoriale, innanzitutto con i Servizi Sociali e Socioassistenziali dei Comuni-Ambiti e con il Terzo Settore;
• diffondere i principi della medicina ed assistenza di iniziativa, ad approccio multidimensionale, fortemente integrata nelle sue componenti professionali, gestionali ed istituzionali;
• contribuire dal punto di vista scientifico e culturale al monitoraggio e sviluppo dei Livelli Essenziali d’Assistenza Distrettuali in tutto l’ambito regionale, sostenendo in particolare la crescita degli standard relativi agli interventi a livello domiciliare e nelle cure intermedie;
• accrescere il livello di consapevolezza degli iscritti sulle potenzialità dei progressi della ICT nei servizi territoriali regionali e nei Distretti in particolare, con particolare attenzione alle opportunità fornite dalle reti informatiche, dagli archivi elettronici, dai dispositivi di tele-monitoraggio di parametri vitali ed ambientali;
• promuovere il progresso scientifico e culturale degli Operatori dei Distretti e dei servizi territoriali anche attraverso iniziative di ricerca scientifica applicata;
• favorire la realizzazione ed il miglioramento qualitativo dei percorsi assistenziali della Regione Friuli Venezia Giulia di provata efficacia sulla base dei principi della clinical governance;
• favorire le pratiche di handover e la continuità territorio-ospedale-territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
• favorire una rete informativa per la divulgazione delle esperienze di buone pratiche nell’ambito della Regione Friuli Venezia Giulia;
• facilitare la cooperazione di tutti gli attori del territorio della Friuli Venezia Giulia, innanzitutto dell’ambito sociosanitario;
• progettare e proporre iniziative formative come strumento e leva del cambiamento anche nell’ambito dell’Educazione Continua;
• promuovere il costante aggiornamento degli associati della Regione Friuli Venezia Giulia e svolgere attività finalizzate ad adeguare le conoscenze professionali ed a migliorare le competenze, le abilità cliniche, tecniche e manageriali-gestionali, i comportamenti degli associati della Regione Friuli Venezia Giulia, tesi al progresso scientifico e tecnologico della Regione Friuli Venezia Giulia, con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni sanitarie erogate dalla Regione Friuli Venezia Giulia e di favorire il governo delle attività sanitarie ed il sistematico controllo dei risultati;
• promuovere sperimentazioni, studi e ricerche sul campo, preferibilmente finalizzati a costruire o rafforzare rapporti di collaborazione con altre società ed organismi scientifici.
9. L’Associazione regionale non ha ad oggetto lo svolgimento di attività imprenditoriali né l’Associazione regionale può partecipare a tali attività, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM). I legali rappresentanti dell’Associazione regionale sono autonomi ed indipendenti rispetto allo svolgimento di attività imprenditoriali né possono partecipare a tali attività, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
10. L’Associazione regionale non ha tra le proprie finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, alcuna attività sindacale. Ai legali rappresentanti dell’Associazione regionale è fatto divieto di svolgere, direttamente o indirettamente, attività sindacali. Lo svolgimento di attività sindacali da parte dei legali rappresentanti dell’Associazione regionale ne comporta, di diritto, la decadenza immediata.
Art. 2 – Soci
2. L’Associazione regionale è costituita da soci ordinari, onorari e sostenitori.
3. Sono Soci ordinari di CARD – Regione Friuli Venezia Giulia, senza alcuna discriminazione di sorta, tutti coloro che operano nei Servizi territoriali, nei Distretti, in altre organizzazioni connesse con le attività territoriali, ovvero singole persone interessate allo sviluppo dei fini istituzionali dell’Associazione regionale. La cessazione del rapporto di lavoro non esclude la possibilità di continuare ad essere associati.
4. I soci onorari vengono nominati, su proposta di un socio ordinario, per approvazione unanime del Consiglio Regionale tra le personalità del mondo scientifico, clinico, politico e sociale che si siano particolarmente distinte rispetto alle finalità dell’Associazione regionale. Essi non sono tenuti al versamento della quota associativa.
5. I soci sostenitori sono costituiti da persone fisiche, enti e soggetti giuridici pubblici e privati che intendano supportare le attività, anche di ricerca e divulgazione scientifica, svolte dall’Associazione regionale, sia sotto il profilo finanziario sia sotto l’aspetto operativo, ponendo a disposizione dell’Associazione regionale le proprie competenze professionali o sociali, secondo modalità individuate dal Consiglio Regionale.
6. L’ammissione e il mantenimento dello status di Socio comportano, oltre alla piena accettazione delle norme statutarie, del Codice etico (ove adottato) e degli eventuali regolamenti dell’Associazione regionale, anche l’obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni assunte dagli organi dell’Associazione regionale.
7. L’ammissione dei soci avviene su domanda scritta indirizzata all’Associazione regionale e sul versamento della quota annuale che è stabilita dal Consiglio Regionale. L’elenco degli iscritti viene comunicato annualmente al Tesoriere nazionale della CARD nazionale, mediante suo inoltro.
8. Le quote di iscrizione sono dovute per tutto l’anno solare in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci. Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale.
9. La qualità di Socio può essere assunta ove sia assente qualsiasi conflitto d’interessi con le finalità, i presupposti operativi e l’attività dell’Associazione regionale.
10. Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto:
a) di esercitare la massima partecipazione democratica alle attività e alle decisioni dell’Associazione regionale;
b) di partecipare al procedimento per la elezione democratica degli organismi statutari con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo;
c) di partecipare, nell’ambito dell’Assemblea dei soci iscritti, al procedimento per l’approvazione dei bilanci preventivi e dei consuntivi e di avere piena conoscenza di tali atti;
d) di essere informati e partecipare a tutte le attività ed iniziative promosse dall’Associazione regionale;
e) di avere accesso a tutte le pubblicazioni scientifiche dell’Associazione regionale;
f) di essere eletti ad assumere incarichi associativi se è rispettato il requisito di eleggibilità, autonomia, indipendenza e se non sussistono conflitti di interesse;
g) di proporre e promuovere attività corrispondenti alle finalità dell’Associazione regionale.
11. L’appartenenza all’Associazione regionale ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti:
- a collaborare e concorrere con gli organi sociali al buon funzionamento dell’Associazione regionale al fine di perseguire gli scopi sociali;
- a rispettare e ad accettare lo scopo e le finalità sociali, il Codice etico (ove adottato) e le norme previste dal presente Statuto, le disposizioni legislative in materia di contrasto alla corruzione, gli eventuali regolamenti interni nonché le deliberazioni adottate dagli organi sociali dell’Associazione regionale e nazionale;
- a versare la quota associativa annuale, così come determinata annualmente, nella misura e modalità definite per ogni anno di iscrizione. Il mancato pagamento della quota associativa determina la sospensione dello status di socio. Il mancato pagamento per tre anni consecutivi comporta il decadimento dello stato di socio. I Soci non in regola con i pagamenti della quota non hanno diritto di partecipare alle assemblee ed a esercitare diritto di elettorato attivo o passivo.
12. La qualifica di Socio si perde:
- per recesso;
- per morosità protrattasi per tre anni consecutivi;
- per esclusione;
- per decesso.
13. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere, avanzando richiesta scritta, il Socio che non si trovi più in grado o non intenda partecipare al perseguimento degli scopi sociali. Tale recesso deve essere comunicato per iscritto al Presidente dell’Associazione regionale.
14. I Soci decaduti per morosità potranno essere nuovamente ammessi nell’Associazione regionale e godere di tutti i diritti, purché regolarizzino il pagamento di tutte le quote annuali mancanti.
15. Dopo 3 (tre) anni di morosità il socio che intenda essere nuovamente ammesso è tenuto a presentare nuovamente la domanda di iscrizione secondo quanto previsto dallo statuto.
16. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione regionale, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione regionale.
Art. 3 – Rapporti tra l’Associazione regionale e CARD Nazionale.
2. L’Associazione regionale provvede ad attuare le procedure per l’iscrizione dei Soci e vigila sulla regolare corresponsione delle quote di iscrizione annuale nel rispetto del presente statuto.
3. I Soci dell’Associazione regionale eleggono il Presidente della Associazione Regionale, che è membro di diritto del Consiglio Nazionale di CARD Nazionale.
4. L’Associazione regionale è tenuta a versare a CARD Nazionale, anche per l’avvalimento in proprio favore dei servizi svolti dall’Associazione nazionale, una quota percentuale del contributo di iscrizione annuale dei soci. Il valore di tale quota percentuale è determinato dal Consiglio Nazionale di CARD Nazionale.
Art. 4 – Patrimonio
a) dalle quote associative annue, da contributi, sovvenzioni e donazioni provenienti da Soci o da soggetti terzi, pubblici e privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale o con i fini dell’Associazione regionale;
b) dai beni mobili od immobili dell’Associazione regionale;
c) da eventuali eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio;
d) dai diritti immateriali sulle opere letterarie e sulle pubblicazioni scientifiche realizzate nel quadro dell’attività dell’Associazione regionale.
2. Durante la durata dell’Associazione regionale non è consentita la distribuzione e l’assegnazione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. Gli eventuali avanzi di gestione conseguiti dall’Associazione regionale devono essere impiegati per ripianare perdite di esercizi precedenti, per lo svolgimento delle attività istituzionali, per la ricerca scientifica o per accrescere il patrimonio associativo che potrà essere costituito da qualsiasi bene mobile ed immobile.
Art. 5 – Organi dell’Associazione regionale
- l’Assemblea (Ordinaria o Straordinaria) dei soci;
- il Consiglio Regionale;
- il Presidente Regionale;
- il Vice Presidente Regionale;
- il Segretario Regionale;
- il Tesoriere Regionale;
L’associazione Regionale si avvale del Comitato scientifico e del Centro Studi nazionale.
Ai predetti organi non compete alcuna retribuzione per la carica ricoperta, salvo l’eventuale rimborso delle sole spese sostenute, previa approvazione del Consiglio Regionale.
Art. 6 – Assemblea regionale
2. Le riunioni dell’Assemblea regionale vengono convocate dal Presidente dell’Associazione regionale (in caso di suo impedimento o assenza dal Vice Presidente; in caso di impedimento o assenza di quest’ultimo dal Tesoriere) senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione. Il mezzo normale di convocazione dell’Assemblea è costituito dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione sul sito internet istituzionale dell’Associazione regionale o nazionale, o tramite mail. Il predetto termine di dieci giorni è ridotto a cinque giorni in caso di urgenza dichiarata dal Presidente regionale. Nel medesimo avviso può essere fissata la seconda convocazione che può aver luogo non prima di un’ora dopo la prima.
3. L’Assemblea regionale può essere svolta anche in via telematica.
4. L’Assemblea regionale può essere Ordinaria o Straordinaria.
5. L’Assemblea regionale è convocata in seduta ordinaria almeno una volta ogni anno e preferibilmente in occasione del Congresso Regionale (ove venga svolto) per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e, comunque, tutte le volte che il Consiglio Regionale e/o il Presidente Regionale in carica ne ravvisano la necessità. Deve inoltre essere convocata in caso di richiesta di almeno un decimo dei Soci.
6. L’Assemblea Regionale, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione regionale (in caso di suo impedimento o assenza dal Vice Presidente; in caso di impedimento o assenza di quest’ultimo dal Tesoriere).
7. Il Presidente dell’Assemblea Regionale accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea Regionale ed il diritto ad intervenire dei Soci. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e in quelle che riguardano la loro diretta responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano o se ritenuto necessario a lo scrutinio segreto; in caso di assemblee telematiche la votazione avviene con modalità elettroniche e/o telematiche. L’espressione di voto elettronico e/o telematico è equivalente, ad ogni effetto, alla partecipazione attiva del Socio all’Assemblea Regionale. È possibile la delega di voto ad un socio se esplicitamente riportata.
8. I verbali dell’Assemblea Regionale nonché i bilanci preventivi, consuntivi e i compensi di tutti gli incarichi retribuiti sono pubblici e devono essere messi a disposizione dei soci qualora lo richiedano
9. L’Assemblea Regionale può venire altresì convocata in seduta straordinaria allorché il Consiglio Regionale lo reputi necessario, oppure a seguito di esplicita richiesta scritta di almeno un terzo degli associati.
10. L’Assemblea Regionale è presieduta dal Presidente Regionale, coadiuvato dal Vice Presidente Regionale e dal Segretario Regionale per la stesura del verbale.
11. L’Assemblea Regionale Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, che deve seguire di almeno un’ora la prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci ordinari presenti aventi diritto al voto.
12. L’Assemblea Regionale Ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti. È ammesso il voto per delega, con il massimo di tre deleghe per ogni socio. La delega deve essere scritta ed essere presentata all’apertura dell’Assemblea Regionale stessa, onde consentire la verifica della posizione del delegante e del delegato.
13. L’Assemblea Regionale Straordinaria è validamente costituita quando, in prima convocazione, è presente il 75% (settantacinque per cento) dei soci aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, che deve seguire di almeno un’ora la prima convocazione, si considera regolarmente convocata quando sono presenti, senza obbligo di numero minimo dei Soci aventi diritto al voto.
14. L’Assemblea Regionale Straordinaria delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.
Art. 7 – Competenze dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria
- determina le direttive fondamentali, le linee direttive, generali e programmatiche per l’attività dell’Associazione regionale;
- approva il bilancio di esercizio (consuntivo e preventivo);
- approva le spese strategiche e/o di consistente rilevanza per la vita di CARD – Regione Friuli Venezia Giulia;
- ratifica la nomina dei Soci onorari;
- elegge, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario; i membri del Consiglio Regionale;
- approva le eventuali altre proposte avanzate dal Consiglio Regionale;
- ratifica le deliberazioni adottate dal Consiglio Regionale per motivi di comprovata urgenza su questioni spettanti all’Assemblea Regionale;
- discute e delibera relativamente ad ogni argomento ad essa demandato dal Consiglio Regionale o su quant’altro demandatole per Legge o per Statuto.
2. L’Assemblea Regionale Straordinaria ha i seguenti compiti:
- delibera sull’eventuale scioglimento dell’Associazione regionale;
- delibera su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua esclusiva competenza.
Art. 8 – Consiglio Regionale
2. Il Consiglio Regionale è presieduto dal Presidente in carica o dal Vice Presidente.
3. Il Consiglio Regionale si riunisce su convocazione del Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente), almeno una volta ogni anno.
4. La convocazione viene effettuata, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. Il Consiglio è validamente costituito anche quando è presente più della metà dei componenti, sempre e solo in seconda convocazione.
5. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. I Consiglieri hanno facoltà di delega scritta con il limite di una delega per ogni componente.
6. Il Consiglio Regionale ha i seguenti compiti:
- approva le attività del Comitato scientifico, ove costituito
- approva le attività proposte dal Centro Studi nazionale;
- designa i componenti del Comitato Scientifico, ove costituito;
- approva eventuali proposte di modifica dello Statuto regionale;
- approva lo Statuto ed i programmi dell’Associazione regionale secondo le finalità statutarie;
- stabilisce l’entità delle quote associative regionali;
- emana i regolamenti per la pratica attuazione delle finalità statutarie;
- ratifica l’iscrizione dei Soci sostenitori;
- propone all’Assemblea la nomina di Soci onorari con specifica motivazione;
- propone al Presidente di affidare incarichi a persone esterne all’Associazione regionale ai fini del raggiungimento degli obiettivi statutari;elabora, con l’ausilio del Tesoriere, e propone all’Assemblea l’approvazione di bilanci consuntivi e preventivi.
- elabora, con l’ausilio del Tesoriere, e propone all’Assemblea l’approvazione di bilanci consuntivi e preventivi.
7. Il Presidente ha l’obbligo di convocare il Consiglio Regionale ove pervenga richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
8. Il Consiglio Regionale rimane in carica tre anni.
9. I membri del Consiglio Regionale non possono ricevere alcuna retribuzione, salvo il rimborso delle spese connesse allo svolgimento della carica.
Art. 9 – Adunanze del Consiglio Regionale
2. Viene redatto avviso contenente l’ordine del giorno ed il luogo dell’adunanza, che viene spedito, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione. Il predetto termine è ridotto a cinque in caso di urgenza su valutazione del Presidente.
3. Le deliberazioni del Consiglio Regionale sono valide se sono presenti almeno la metà dei suoi componenti, e devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti salvo sia la seconda convocazione dell’assembla dove è sufficiente la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
4. Dopo tre assenze non giustificate il componente del Consiglio Regionale sarà dichiarato decaduto e si provvederà alla sua sostituzione, salvo decisione diversa del Consiglio.
5. Il Consiglio Regionale è convocato almeno una volta l’anno dal Presidente, che ne formula anche l’ordine del giorno. I componenti del Consiglio, entro cinque giorni antecedenti la seduta, possono proporre al Presidente l’inserimento di argomenti all’ordine del giorno su sottoscrizione di almeno quattro componenti dello stesso.
6. Le riunioni del Consiglio Regionale, ovvero la partecipazione allo stesso, si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza.
7. Delle riunioni del Consiglio Regionale è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.
8. I membri del Consiglio Regionale non possono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione regionale. La presenza di sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione regionale rende non designabili come membri del Consiglio Regionale o, se sopravvenuta alla designazione, determina l’immediata decadenza da tali cariche.
9. I membri del Consiglio Regionale non possono ricevere alcuna retribuzione, salvo il rimborso delle spese connesse allo svolgimento della carica.
Art. 10 – Presidente Regionale
2. La presentazione delle candidature alla presidenza, o della lista va inviata al Segretario della CARD- Regione Friuli Venezia Giulia almeno quindici giorni prima delle elezioni, anche a mezzo posta elettronica.
3. Il Presidente Regionale viene eletto con voto dall’Assemblea Regionale Ordinaria.
4. L’elezione del Presidente Regionale avviene preferibilmente tra 6 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, in modo da consentire il pieno subentro nelle funzioni e nella rete di collaborazioni scientifiche ed istituzionali del Presidente designato al momento della conclusione del mandato del Presidente in carica.
5. Il Presidente Regionale è garante della missione e degli obiettivi dell’Associazione regionale. Concede patrocini. Concede deleghe per particolari compiti o funzioni, anche su proposta del Consiglio Regionale. Convoca il Consiglio Regionale almeno una volta l’anno e formula l’ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente. La sfiducia motivata del Presidente va votata dalla maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea Regionale Ordinaria.
6. Il Presidente in carica ed il Presidente designato non possono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione regionale. La presenza di sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione regionale rende ineleggibile alle cariche di Presidente in carica e Presidente designato o, se sopravvenuta all’elezione, determina l’immediata decadenza da tali cariche.
7. Il Presidente in carica ed il Presidente designato non possono ricevere alcuna retribuzione, salvo il rimborso delle spese connesse allo svolgimento della carica.
Art. 11 – Vicepresidente Regionale
2. Il Vice Presidente Regionale è eletto dall’Assemblea Regionale Ordinaria.
3. Il Vice Presidente Regionale dura in carica per il medesimo periodo del Presidente e può essere riconfermato solamente per una seconda volta consecutiva (massimo di due mandati consecutivi), salvo decisione diversa deliberata dal consiglio regionale
4. La presentazione delle candidature alla Vice-presidenza Regionale va inviata al Segretario della CARD – Regione Friuli Venezia Giulia preferibilmente almeno quindici giorni prima delle elezioni, anche a mezzo posta elettronica.
5. Il Vice Presidente Regionale ha le seguenti funzioni:
- integrare le funzioni del Presidente Regionale e diffonderne le linee strategiche ed operative nelle Aree geografiche di competenza;
- stabilire e mantenere contatti con il Presidente Regionale e con il Consiglio Regionale. Il Presidente Regionale può conferire deleghe temporanee al Vicepresidente per funzioni e compiti dallo stesso individuati.
- favorire la crescita e l’attività delle Associazioni presenti nell’area territoriale di competenza;
- favorire la creazione di gruppi di lavoro su tematiche distrettuali nell’area territoriale di competenza, in raccordo con il Centro Studi;
- stimolare la collaborazione con organi istituzionali, sindacati e società scientifiche nell’area territoriale di competenza.
6. In caso di impedimento del Presidente il Vicepresidente Regionale ne assume temporaneamente le funzioni e le responsabilità giuridiche.
7. Il Vicepresidente Regionale non può aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione regionale. La presenza di sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione regionale rende ineleggibile alla carica di Vicepresidente Regionale o, se sopravvenuta all’elezione, determina l’immediata decadenza dalla carica di Vicepresidente Regionale.
8. Il Vicepresidente Regionale non può ricevere alcuna retribuzione, salvo il rimborso delle spese connesse allo svolgimento della carica.
Art. 12 – Segretario Regionale
2. Viene designato dal Presidente Regionale tra i componenti dell’Assemblea Regionale Ordinaria. Dura in carica per il periodo di mandato del Presidente Regionale e può essere riconfermato solamente per una seconda volta consecutiva (massimo di due mandati consecutivi), salvo decisione diversa deliberata dal consiglio regionale
3. Il Segretario Regionale non può aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione regionale. La presenza di sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione regionale rende ineleggibile alla carica di Segretario o, se sopravvenuta all’elezione, determina l’immediata decadenza dalla carica di Segretario.
4. Il Segretario non può ricevere alcuna retribuzione, salvo il rimborso delle spese connesse allo svolgimento della carica.
Art. 13 – Tesoriere Regionale
2. Ha i seguenti compiti: cura la riscossione delle quote associative; controlla il bilancio delle iniziative dell’Associazione regionale; può aprire conti correnti con il consenso del Consiglio Regionale ed operare su di essi seguendo le indicazioni del Presidente Regionale; presenta un rendiconto al Consiglio ed i bilanci preventivi e consuntivi annuali all’Assemblea Regionale Ordinaria.
3. Il Tesoriere Regionale non può aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione regionale. La presenza di sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione regionale rende ineleggibile alla carica di Tesoriere Regionale o, se sopravvenuta all’elezione, determina l’immediata decadenza dalla carica di Tesoriere Regionale.
4. Il Tesoriere Regionale non può ricevere alcuna retribuzione, salvo il rimborso delle spese connesse allo svolgimento della carica.
Art. 14 –Comitato Scientifico
1. In quanto Società scientifica, in accordo e coerenza con finalità e contenuti di cui al presente Statuto, CARD – Regione Friuli Venezia Giulia si avvale del Comitato Scientifico Nazionale CARD.
Art. 15 – Compensi
1. A tutte le cariche associative regionali e ai componenti degli organi statutari regionali non competono compensi di alcun genere, ma solo eventuali rimborsi spese deliberati dal Consiglio Regionale, in misura mai superiore all’effettivo esborso sostenuto.
Art. 16 – Patrocinio
2. La richiesta di patrocinio avanzata dagli organizzatori dell’iniziativa deve pervenire al Presidente Regionale assieme al programma dell’evento, con almeno una settimana di anticipo rispetto alla data di svolgimento.
3. L’Autorizzazione al patrocinio viene concessa dal Presidente Regionale, valutata la congruità dell’evento rispetto alle finalità istituzionali dell’Associazione regionale.
Art. 17 – Sito web dell’Associazione regionale
2. Il Responsabile resta in carica tre anni, rinnovabili.
3. Sul sito istituzionale dell’Associazione regionale se presente devono essere pubblicati, con cadenza almeno annuale, i bilanci preventivi dell’Associazione regionale, i consuntivi dell’Associazione regionale e gli incarichi retribuiti dall’Associazione regionale.
4. Sul sito istituzionale dell’Associazione regionale devono essere pubblicati, i risultati dell’attività scientifica prodotta dall’Associazione regionale e dai suoi organi.
5. CARD – Regione Friuli Venezia Giulia può decidere, in accordo con il Presidente di CARD Nazionale, di avvalersi, ai fini dello svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate al sito web regionale, del sito web istituito, a livello confederale, da CARD nazionale. Il sito web nazionale, in tal caso, opererà anche come sito web confederale (anche per il livello regionale) in relazione ai compiti ed alle funzioni ad esso assegnati.
Art. 18 – Esercizio finanziario
2. Per ciascun esercizio finanziario l’Assemblea Regionale Ordinaria approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo redatto dal Consiglio Regionale con l’ausilio del Tesoriere Regionale dal quale risulti la situazione economica, patrimoniale, finanziaria dell’Associazione regionale e tutti i movimenti economici ivi compresi stipendi, finanziamenti a progetti, borse di studio, e tutto ciò che dà origine a movimenti economici dell’Associazione regionale.
3. Il bilancio preventivo dell’esercizio in corso e il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente devono essere presentati all’Assemblea Regionale Ordinaria dei Soci almeno una volta all’anno e restano depositati in copia nella sede dell’Associazione regionale, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori Regionale, durante gli otto giorni che precedono l’Assemblea di modo che i Soci possano prenderne visione.
4. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell’Associazione regionale entro trenta giorni dalla loro approvazione da parte dell’Assemblea Regionale Ordinaria.
Art. 19 – Scioglimento e liquidazione
2. Il patrimonio residuo, a seguito della liquidazione, non potrà essere devoluto ad alcuno dei Soci, ma dovrà essere destinato a CARD Nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 20 – Conflitto di interessi
2. Sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui, sia pur astrattamente, chi ricopre una carica associativa sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l’esercizio delle funzioni associative ad esso attribuite.
3. L’assunzione delle cariche associative è incompatibile con la titolarità di qualsiasi interesse economico privato che possa, sia pur astrattamente, condizionare l’esercizio delle funzioni associative attribuite al titolare della carica associativa.
4. Entro venti giorni dall’assunzione della carica associativa il titolare trasmette al Presidente Regionale una dichiarazione con la quale comunica:
- qualunque carica o ufficio pubblico rivestito;
- qualunque impiego pubblico o privato rivestito;
- l’esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuita;
- l’assenza di esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie;
- l’assenza di esercizio di compiti di gestione, in imprese o società pubbliche o private, ivi comprese le società in forma cooperativa.
5. Le dichiarazioni di cui alle lettere precedenti si riferiscono anche ai beni, alle attività patrimoniali, alle cariche e alle altre attività, ivi indicati, detenuti o svolti all’estero. Ogni variazione degli elementi delle dichiarazioni di cui alle lettere precedenti è comunicata, attraverso apposita dichiarazione integrativa.
6. Il Presidente Regionale anche dietro segnalazione dei membri dell’assemblea regionale è chiamato ad accertare, sulla base delle comunicazioni ricevute, l’esistenza, anche potenziale di conflitto di interessi in capo ai titolari di cariche associative e, ove ne riscontrino l’esistenza, invitano l’interessato, ove possibile, a rimuoverne la causa non oltre quindici giorni. La mancata rimozione, entro il termine di quindici giorni, della causa, sia pure potenziale, di conflitto di interessi con quelli associativi, determina l’immediata decadenza del titolare della carica.
Art. 21 – Norme finali
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia.